Come dicevo nella premessa (“1/I regimi contabili in Italia: premessa”, articolo pubblicato il 18 luglio scorso), l’Italia fa parte dell’Unione Europea ed è tenuta a rispettare e attuare le leggi e i regolamenti comunitari.
Di conseguenza le sue azioni derivano da politiche comunitarie decise nell’ambito della struttura legislativa europea, che si tramuteranno in leggi dello Stato italiano (Codice civile, il D.lgs. 139/2015, ecc.).
Dicevo anche che, per quanto riguarda i regimi contabili nella UE, non esiste un unico sistema contabile valido per tutti i 27 Stati membri.
Ogni paese, infatti, ha mantenuto il proprio sistema nazionale in questa materia, purché compatibile con i “principi contabili internazionali” e le “direttive europee” emanate sull’argomento.
Quali sono i regimi contabili esistenti in Italia?
Vediamoli insieme:
- Regime ordinario di determinazione del reddito, applicabile a soggetti con fatturato più elevato o con particolari requisiti, con obblighi contabili più complessi e l’obbligo di tenuta di scritture contabili dettagliate e della redazione del Bilancio di esercizio;
- Regime semplificato di determinazione del reddito, rivolto a soggetti con fatturato inferiore a determinate soglie, con adempimenti contabili più snelli (tenuta dei soli registri IVA con annotazioni valide anche ai fini del reddito; assenza del Bilancio di esercizio);
- Regime forfettario di determinazione del reddito, destinato a piccole imprese e professionisti con determinazione del reddito tramite coefficienti forfettari, con requisiti più restrittivi; è una forma di “tassazione di vantaggio” più che un regime contabile, poiché si basa su coefficienti di abbattimento e non su una vera e propria contabilità analitica.
Di conseguenza, l’obiettivo principale dei regimi contabili è quello di determinare il reddito dell’operatore economico (soggetto giuridico con P.IVA), e cioè di colui che interviene negli scambi commerciali di beni e/o di servizi commerciali e/o professionali.
Occorre però sottolineare, che il tipo di determinazione applicata influirà direttamente sul calcolo delle imposte dovute.
Con l’introduzione del regime forfettario (lett. c), inoltre, la scelta del regime contabile di determinazione del reddito può essere influenzata anche dalla maggiore semplicità di gestione contabile e fiscale.
Questa maggiore semplicità implica un risparmio di tempo nella predisposizione della documentazione da contabilizzare e di onorari da corrispondere al consulente incaricato.
Ovviamente, l’assenza delle scritture contabili, che è una delle caratteristiche di questo regime, avrà ripercussioni negative sulla possibilità di analizzare l’andamento economico e finanziario dell’attività, nonché determinare l’assenza della funzione probatoria delle scritture contabili (art.2709 C.c.).
Infatti, saranno solo i ricavi ad essere quantificati analiticamente e sul totale di questi verrà calcolata una percentuale forfettaria di abbattimento dei costi.
Tale percentuale è stabilità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in misura diversa (più alta o più bassa) per ogni attività economica.
Claudia Radi
(Fine seconda parte)
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Claudia Radi è una Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, e Revisore legale dei conti.
Iscritta nell’ODCEC di Roma Sezione A dal 1988, dal 19 aprile 2023 trasferita d’ufficio al neocostituito ordine territoriale di Velletri-RM-; iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.
Dal mese di settembre 2025, componente della Commissione “Società cooperative”, presso l’ODCEC di Velletri.
Claudia Radi (appassionata di filosofia e psicologia) è anche autrice di libri pubblicati in Self Publishing su Amazon.





