È necessario chiamare le cose con il proprio nome per non smarrire il senso della realtà.
Attribuire un nome agli oggetti, infatti, ha reso possibile la comunicazione.
Senza una denominazione condivisa, non potremmo intenderci: il linguaggio è il primo strumento di ordine.
Per le persone, tuttavia, il nome non basta.
“Claudia”, ad esempio, può indicare molte persone diverse e, per distinguerle, aggiungiamo il cognome.
Se ancora non fosse sufficiente, ricorriamo a strumenti sempre più sofisticati.
Eppure, nella quotidianità, per identificare qualcuno non occorre un laboratorio: è sufficiente un documento.
Allo stesso modo, per verificare l’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata, è sufficiente un certificato di iscrizione all’Ordine.
La qualifica certifica un titolo.
L’iscrizione attesta un requisito.
Ma la professionalità non coincide solo con un requisito formale, perché la professionalità è anche molte altre cose:
- esperienza
- studio continuo
- capacità di leggere le norme nelle loro contraddizioni e nei principi che le sorreggono
- equilibrio nell’interpretazione
- responsabilità.
Negli ultimi anni, la professione ha attraversato trasformazioni profonde.
Dopo la pandemia e con le nuove dinamiche organizzative introdotte anche a livello nazionale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il mercato è cambiato.
Il lavoro ordinario — la contabilità, storicamente il cuore dell’attività del commercialista — è stato progressivamente assorbito da grandi strutture organizzate, capaci di offrire servizi standardizzati a costi compressi.
Parallelamente, le attività più qualificate, ad alto contenuto tecnico e decisionale, tendono a concentrarsi in circuiti ristretti.
Questa doppia dinamica produce un effetto evidente: da un lato si svaluta il lavoro quotidiano;
dall’altro si restringe l’accesso alle opportunità più complesse.
Il rischio non è solo economico: è culturale.
Quando il merito non è il criterio prevalente di selezione, quando la competenza non è il primo parametro di valutazione, quando l’accesso diventa opaco, la professione perde credibilità.
E la credibilità è il nostro vero capitale.
In questo contesto, un elemento diventa decisivo: la libertà professionale.
L’indipendenza di giudizio non è una qualità accessoria, è il fondamento stesso della funzione del professionista.
Un commercialista non è un esecutore, non è un semplice intermediario burocratico, ma è un soggetto chiamato a valutare, interpretare, assumersi responsabilità.
La sua forza risiede nella capacità di esprimere un parere tecnico anche quando non è compiacente, di mantenere autonomia anche quando sarebbe più semplice adeguarsi, di difendere la correttezza delle proprie valutazioni senza lasciarsi condizionare da pressioni formali o informali.
L’indipendenza può risultare scomoda, è vero, ma senza indipendenza non esiste tutela dell’interesse generale, né credibilità dell’istituzione professionale.
Per questo il rispetto non è una cortesia personale: è il presupposto minimo perché l’autonomia possa esistere.
La professionalità non si può misurare con il volume della voce, e l’autorevolezza non può derivare dalla posizione occupata, ma deve continuare a essere supportata dalla competenza dimostrata nel corso del tempo.
Il lavoro — qualunque forma assuma — merita dignità.
La giustizia, anche nei rapporti professionali, non è solo applicazione di norme.
È riconoscimento della sostanza, è equilibrio, è rispetto dell’esperienza: è tutela della libertà di giudizio.
Le qualifiche sono necessarie, ma non sono sufficienti.
Senza etica, senza reale valorizzazione del merito, senza rispetto per l’indipendenza di chi esercita la professione con responsabilità, ogni struttura — per quanto formalmente ineccepibile — rischia di svuotarsi di significato.
Una professione vive della competenza dei suoi iscritti.
E dell’esercizio della loro libertà.
Claudia Radi
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Claudia Radi è una Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, e Revisore legale dei conti.
Iscritta nell’ODCEC di Roma Sezione A dal 1988, dal 19 aprile 2023 trasferita d’ufficio al neocostituito ordine territoriale di Velletri-RM-; iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.





