Un case study sul coordinamento tra comunione ereditaria e concordato minore attraverso l’art. 4 CCII
Sommario
- Premessa. – 2. Il case study. – 3. La mediazione richiede una negoziazione informata. – 4. Il ruolo dell’art. 4 CCII quale criterio di coordinamento sistematico. – 5. Considerazioni conclusive.
Parole chiave: mediazione ereditaria – comunione ereditaria – concordato minore – art. 4 CCII – buona fede – trasparenza – negoziazione informata – perizia estimativa.
1. Premessa
Può dirsi concretamente praticabile una mediazione ereditaria quando una parte sia chiamata a formulare una proposta negoziale senza conoscere elementi essenziali del patrimonio ereditario e quando il principale cespite dell’asse sia già oggetto di attività tecniche indispensabili alla predisposizione di una proposta di concordato minore?
La mediazione ereditaria non presuppone soltanto la disponibilità del diritto controverso, ma richiede la concreta praticabilità della negoziazione. Tale praticabilità consiste nell’effettiva possibilità per le parti di formulare proposte consapevoli sulla base di un patrimonio informativo sufficientemente completo, condiviso e tecnicamente attendibile. In difetto di tali condizioni, la funzione conciliativa della mediazione rischia di degradare a un mero adempimento procedimentale, privo di reale capacità compositiva.
La stessa giurisprudenza di legittimità attribuisce alla mediazione una funzione sostanziale e non meramente formale. La Corte di cassazione ha infatti riconosciuto che, nelle controversie successorie, la domanda di mediazione costituisce un atto che presuppone la qualità di erede e produce gli effetti propri dell’iniziativa volta alla composizione della comunione ereditaria, confermando che il procedimento conciliativo rappresenta una fase effettiva del percorso di definizione della lite e non un semplice passaggio burocratico¹.
In tale prospettiva, l’art. 4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza assume rilievo quale criterio di coordinamento sistematico. Pur disciplinando i doveri delle parti nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi, la disposizione valorizza principi di trasparenza informativa, leale collaborazione, buona fede e proporzionalità delle condotte che costituiscono presupposti funzionali di qualsiasi negoziazione effettiva.
Quando il patrimonio ereditario coincide in misura significativa con i beni destinati a costituire la base economica del concordato minore, l’esigenza di preservare l’integrità delle attività estimative e la completezza delle informazioni diviene elemento imprescindibile anche ai fini della mediazione ereditaria.
Il presente contributo propone di verificare tale ipotesi attraverso l’analisi di un caso concreto, nel quale la procedura di mediazione e quella di concordato minore hanno inciso contestualmente sul medesimo bene ereditario.
2. Il case study
La vicenda trae origine da una successione apertasi nel 2021 tra nove coeredi.
L’interesse del caso non risiede nell’accertamento della fondatezza delle richieste formulate dalla coerede, questione estranea alle finalità del presente contributo.
Ciò che rileva è la sequenza oggettiva degli eventi, integralmente documentata, dalla quale emerge come l’avvio della mediazione sia intervenuto mentre permanevano ancora profili essenziali di incertezza circa la consistenza del patrimonio e il valore del principale bene ereditario.
Cronologia essenziale
| Data | Evento |
| 2018 | Ricovero della de cuius e inizio della gestione del patrimonio |
| 2021 | Apertura della successione (9 coeredi) |
| 2021-2025 | Richieste documentali rimaste prive di riscontro, avanzate da parte di un coerede |
| 2023 | Consegna delle chiavi dell’immobile al coerede dissenziente |
| Dicembre 2023 | Deposito della domanda di concordato minore ex art. 74 CCII da parte del coerede che aveva ripetutamente richiesto documentazione e chiarimenti mediante PEC |
| Aprile 2024 | Nell’ambito della procedura di concordato minore emerge la necessità di acquisire una perizia estimativa asseverata dell’immobile ai fini della predisposizione della proposta. |
| Novembre 2025 | Avvio della mediazione obbligatoria da parte degli altri 8 coeredi |
| Novembre 2025 | Comunicata l’impossibilità di partecipare alla mediazione, motivata con l’assenza delle informazioni patrimoniali richieste e con la mancata disponibilità dei dati tecnici (urbanistici e catastali) necessari per la valutazione dell’immobile. |
| 14 Aprile 2026 | Interlocuzione diretta con una coerede per verificare la persistente disponibilità alla vendita dell’immobile; confermata l’indicazione di rivolgersi al medesimo legale già incaricato nel 2024. |
| 18 Maggio 2026 | Conferimento dell’incarico peritale per la redazione della perizia estimativa asseverata da parte del coerede in ex art.74 e informazione ai coeredi e al legale dei coeredi |
| 19 maggio 2026 | Notifica dell’atto di citazione per divisione giudiziale da parte degli altri 8 coeredi |
3. La mediazione richiede una negoziazione informata
La mediazione non costituisce un mero adempimento procedimentale, ma un istituto volto a consentire alle parti di esplorare concretamente una soluzione condivisa della controversia.
La disponibilità del diritto controverso non coincide con la praticabilità della negoziazione.
La disponibilità del diritto attiene all’oggetto della mediazione; la praticabilità della negoziazione attiene invece alle condizioni nelle quali l’autonomia negoziale può essere esercitata in modo consapevole.
La prima costituisce il presupposto giuridico dell’accordo.
La seconda rappresenta il presupposto fattuale che rende l’accordo concretamente formulabile.
Nella materia ereditaria, inoltre, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come l’accordo divisionale raggiunto in mediazione debba individuare con precisione gli immobili oggetto della divisione, i relativi dati catastali e la loro regolarità urbanistico-edilizia².
Ne consegue che la completezza dell’informazione patrimoniale non rappresenta soltanto un interesse della singola parte, ma costituisce una condizione funzionale alla validità e all’effettiva praticabilità della negoziazione.
4. Il ruolo dell’art. 4 CCII quale criterio di coordinamento sistematico
L’art. 4 CCII non disciplina direttamente la mediazione ereditaria.
Esso, tuttavia, codifica principi generali di buona fede, trasparenza, leale collaborazione e proporzionalità delle condotte che assumono valore sistematico anche al di fuori della procedura concorsuale.
Quando il principale bene dell’asse ereditario costituisce contemporaneamente il cespite destinato a sostenere la proposta di concordato minore, tali principi suggeriscono che la negoziazione ereditaria debba svolgersi soltanto dopo il completamento delle attività conoscitive indispensabili alla corretta determinazione del valore del patrimonio.
L’art. 4 CCII, pertanto, non estende il proprio ambito applicativo alla mediazione, ma offre un criterio interpretativo idoneo a coordinare due procedimenti che insistono sul medesimo patrimonio.
È significativo osservare che la necessità della perizia estimativa non nasce dalla controversia ereditaria, ma dalla procedura di concordato minore già pendente. È proprio questa circostanza a determinare la sovrapposizione funzionale tra le due procedure, entrambe destinate a incidere sul medesimo bene immobiliare.
5. Considerazioni conclusive
Il caso esaminato suggerisce che il vero presupposto della mediazione non sia soltanto la disponibilità del diritto controverso, ma anche la concreta praticabilità della negoziazione.
Quando il patrimonio informativo risulta ancora incompleto e il principale cespite ereditario è già oggetto delle verifiche tecniche necessarie alla predisposizione di una proposta di concordato minore, il differimento della mediazione può rappresentare non un ostacolo alla composizione della lite, bensì la condizione necessaria affinché essa possa svolgere efficacemente la funzione conciliativa attribuitale dall’ordinamento.
Il vero case study non è, pertanto, la mediazione in sé considerata, ma la progressiva – e documentabile – mancata costruzione di una base informativa comune, sviluppatasi nell’arco di quasi otto anni.
La giurisprudenza sul concordato minore, quella sulla mediazione e quella sugli accordi divisionali sviluppano principi tra loro coerenti, ma non ancora coordinati.
Il presente contributo propone di leggere unitariamente tali principi e suggerisce che, quando il medesimo immobile costituisce contemporaneamente oggetto della comunione ereditaria e principale attivo della procedura di concordato minore, la negoziazione informata rappresenti il presupposto oggettivo della praticabilità della mediazione e, conseguentemente, della sua effettiva funzione conciliativa.
Claudia Radi
Note
1. Cass., ord. 1° aprile 2022, n. 10655.
2. Trib. Sondrio, 12 ottobre 2023, n. 290.
Nel prossimo articolo: 2/La perizia estimativa quale presupposto tecnico della negoziazione ereditaria. Valore dell’immobile, commerciabilità del bene e coordinamento tra divisione ereditaria e concordato minore.





