🔴Introduzione: 1° maggio – Premessa alla miniserie
In occasione del 1° maggio, questa miniserie sulle società cooperative è dedicata ai lavoratori italiani: dipendenti, autonomi e professionisti.
Il lavoro resta il centro della vita economica e sociale, ma spesso si confronta ancora con difficoltà, squilibri e forme di tutela non sempre pienamente efficaci.
L’auspicio è che la frustrazione non resti solo tale, ma si trasformi in consapevolezza dei diritti esistenti e nella capacità concreta di farli valere.
Conoscere il diritto significa anche poterlo utilizzare.
Il diritto vivente della cooperazione
Dopo aver analizzato, nelle parti precedenti, la struttura normativa e la dimensione gestionale delle società cooperative, questa terza e ultima sezione si concentra sul loro “diritto vivente”: l’interpretazione giurisprudenziale e l’evoluzione del modello nel contesto europeo.
La disciplina codicistica, infatti, non esaurisce la realtà cooperativa. È nella giurisprudenza che il modello trova concreta applicazione, adattandosi ai mutamenti economici e alle trasformazioni delle prassi operative.
👉 La cooperativa non è un istituto statico: è un modello che vive nell’interpretazione.
📌 Postilla: cosa si intende per “giurisprudenza”
Con il termine giurisprudenza si indica l’insieme delle decisioni dei giudici (in particolare quelle delle corti superiori, come la Corte di Cassazione) che, nel tempo, contribuiscono a interpretare e applicare le norme di legge.
In altre parole, mentre la legge stabilisce le regole in modo generale, la giurisprudenza chiarisce come quelle regole devono essere concretamente applicate nei casi reali.
👉 Per questo si parla di “diritto vivente”: il diritto non è solo quello scritto nei codici, ma anche quello che emerge dalle decisioni dei giudici.
Mutualità: tra dichiarazione statutaria e verifica concreta
Uno dei temi centrali affrontati dalla giurisprudenza riguarda la distinzione tra mutualità formale e mutualità sostanziale.
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che la qualificazione mutualistica non può derivare esclusivamente dalle clausole statutarie, ma richiede una verifica concreta dell’attività svolta.
In tal senso, Cass. civ., sez. trib., ord. n. 3296/2025 ha ribadito che l’accesso alle agevolazioni fiscali proprie delle cooperative presuppone la dimostrazione effettiva della mutualità prevalente, con onere probatorio a carico della società.
👉 Il principio è ormai consolidato: la mutualità non si presume, si dimostra.
📌 Postilla: cosa si intende per “mutualità”
Con il termine mutualità, nelle società cooperative, si indica il principio secondo cui l’attività dell’impresa è svolta principalmente a favore dei soci, che sono al tempo stesso proprietari e beneficiari dell’attività stessa.
In pratica, la cooperativa non ha come scopo principale la massimizzazione del profitto, ma il vantaggio reciproco dei soci, che può concretizzarsi, ad esempio, in condizioni di lavoro più favorevoli, prezzi più equi o servizi dedicati.
👉 Per questo si distingue tra:
- mutualità formale, quando il principio è solo dichiarato nello statuto
- mutualità sostanziale, quando il principio è realmente attuato nella pratica
È proprio su questa distinzione che interviene spesso la giurisprudenza.
Il lavoro dei soci e i limiti dei benefici
Un ulteriore profilo riguarda il ruolo del lavoro dei soci all’interno della cooperativa.
Con ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 27765/2025, la Corte ha precisato che il riconoscimento di specifiche tutele (come i privilegi sui crediti) richiede la prova della prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei terzi.
In linea con questo orientamento, Cass. civ. n. 54/2024 ha sottolineato che tale requisito non può essere desunto in via presuntiva, ma deve emergere concretamente dalla struttura e dall’attività della cooperativa.
👉 Ancora una volta, la forma giuridica non è sufficiente: ciò che rileva è la funzione effettiva.
📌 Postilla: cosa si intende per “privilegi sui crediti”
Nel diritto delle società cooperative, i privilegi sui crediti sono particolari tutele riconosciute dalla legge che attribuiscono ad alcuni crediti una posizione di “preferenza” rispetto ad altri in caso di insolvenza o liquidazione del debitore.
In concreto, quando una cooperativa o un’impresa si trova in difficoltà economica, non tutti i crediti vengono trattati allo stesso modo: alcuni creditori hanno il diritto di essere soddisfatti prima degli altri o con una priorità maggiore nella distribuzione delle somme disponibili.
👉 Nel contesto cooperativo, questi privilegi possono riguardare, ad esempio, il credito dei soci lavoratori per le prestazioni rese alla cooperativa.
La giurisprudenza richiede però che tali tutele non siano automatiche: è necessario dimostrare che sussistano realmente i presupposti previsti dalla legge, in particolare la prevalenza del lavoro dei soci e la coerenza con lo scopo mutualistico.
Abuso dello schema cooperativo
La giurisprudenza ha inoltre affrontato il tema dell’uso distorto della forma cooperativa.
In presenza di situazioni in cui:
• la partecipazione dei soci è solo formale
• il potere decisionale è concentrato
• i vantaggi economici non risultano coerenti con lo scopo mutualistico
i giudici tendono a disconoscere i benefici propri del regime cooperativo.
👉 Si afferma così un criterio sostanzialistico, che privilegia la realtà economica rispetto alla qualificazione formale.
Cooperazione e crisi d’impresa
Le cooperative sono pienamente soggette alla disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
In tal senso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 1° aprile 2025 (Pres. Rel. Enrico Quaranta), ha ribadito che anche le società cooperative a mutualità prevalente possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale in presenza dei presupposti di insolvenza, senza che lo scopo mutualistico costituisca una deroga al regime concorsuale ordinario.
👉 La funzione mutualistica non costituisce una deroga alle regole generali della crisi, ma si integra con esse.
Ne emerge una tensione strutturale: la necessità di preservare lo scopo mutualistico si confronta con l’esigenza di garantire la stabilità economica dell’impresa.
📌 Postilla: disciplina del CCII e tutela della persona
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) ha superato la tradizionale disciplina del fallimento, introducendo la liquidazione giudiziale e un sistema articolato che mira non solo alla gestione della crisi d’impresa, ma anche alla tutela della persona fisica coinvolta nell’attività economica, in particolare nei casi di sovraindebitamento.
I principali riferimenti normativi sono:
- art. 2 CCII – definizioni di crisi e insolvenza
- artt. 3–4 CCII – adeguati assetti organizzativi e rilevazione tempestiva della crisi
- artt. 12–25 CCII – composizione negoziata della crisi e strumenti di regolazione anticipata
- artt. 121 ss. CCII – liquidazione giudiziale
👉 In particolare, la Sezione III del Capo II del Titolo IV del CCII (artt. 74–83) disciplina il concordato minore, istituto rivolto ai debitori non soggetti a liquidazione giudiziale (tra cui piccoli imprenditori, professionisti e altri soggetti non fallibili).
La dimensione europea: tra SE e cooperazione
Sul piano sovranazionale, l’evoluzione del diritto societario europeo ha condotto all’introduzione di modelli giuridici volti a facilitare la libertà di stabilimento delle imprese.
Tra questi, un ruolo centrale è svolto dalla Società Europea (SE), disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2157/2001.
In questo quadro si inserisce, con specifico riferimento al fenomeno cooperativo, la Società Cooperativa Europea (SCE), istituita dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.
In parte della dottrina precedente all’adozione di tale regolamento, la SCE era talvolta indicata con la sigla “SECE”, oggi non più utilizzata nella prassi normativa.
Per comprendere l’evoluzione di questi modelli, si riporta di seguito un estratto della mia tesi di laurea in Diritto dell’Unione europea (anno accademico 2006/2007) dal titolo: “Il diritto di stabilimento delle società commerciali”, Relatore Ch.mo Prof. Giuseppe Palmisano, che offre un inquadramento sistematico della materia.
📘Estratto della tesi di laurea
5) La Società europea (SE)
Inoltre, a prendere forma dopo circa trent’anni dalla prima proposta, è stata la legislazione relativa alla Società Europea (denominata anche SE) entrata in vigore nel 2004.
È in occasione del Consiglio europeo di Nizza del 2000 che fu preso l’accordo inerente alla nascita della Se.
Lo strumento scelto per introdurre la relativa normativa è stato quello del regolamento, in quanto l’unico in grado di introdurre un istituto di diritto comunitario.
È il regolamento CE n.2157/2001 del Consiglio, a stabilire lo statuto della SE (modifiche successive apportate dal regolamento 885/04 e dal regolamento 1791/06).
Tale regolamento è stato adottato insieme alla direttiva del Consiglio n.2001/86/CE, sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese.
Successivamente il regolamento del Consiglio n.1435/2003, ha introdotto lo statuto della Società cooperativa europea (SECE) completato dalla direttiva del Consiglio n. 2003/72/CE, relativa al coinvolgimento dei lavoratori.
La SE è un modello adottabile in eventuale alternativa ai modelli nazionali esistenti da parte di quelle imprese che, operando in due o più paesi membri, vogliono poter usufruire di un regime giuridico unitario applicabile alle diverse ramificazioni.
Non c’è quindi un obbligo di adozione di tale modello di Società, che semmai dovrebbe essere scelto in quanto funzionale e destinato ad agevolare l’operatività della Società stessa, in ambito europeo.
Ad esempio, viene superato il problema inerente all’eventuale necessità di trasferimento della sede legale societaria da uno Stato membro ad un altro, rendendolo in primo luogo “possibile” con la conseguenza che la Società da trasferire possa sopravvivere a questa operazione e il suo statuto interno riconosciuto in modo diretto nel nuovo Stato.
Nel regolamento del Consiglio 2157/2001, numerose sono le disposizioni che definiscono esattamente le norme che permettono di realizzare tale trasferimento dandone idonea pubblicità.
L’art.8 del regolamento prevede che tra gli organi della SE, quello direttivo debba predisporre un progetto di trasferimento che deve essere reso noto attraverso un’idonea pubblicità, la quale deve evidenziare:
- la sede statutaria;
- lo statuto;
- le conseguenze del trasferimento;
- il calendario previsto;
- i diritti garantiti agli azionisti e ai creditori.
È l’assemblea generale che delibera sul trasferimento e il progetto di trasferimento deve essere reso noto ai creditori e agli azionisti, almeno un mese prima dello svolgimento della predetta assemblea.
Nello Stato in cui è situata la sede statutaria della SE, un tribunale o un notaio o un’altra autorità competente rilascia un certificato che attesta l’osservazione di tutte le regole previste dal regolamento.
Dopo aver adempiuto tutte le formalità, la Società viene iscritta nel nuovo Stato, il quale notifica allo Stato di provenienza la nuova immatricolazione e solo allora si provvederà alla cancellazione dal vecchio registro.
Iscrizione e cancellazione sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (dal 1° febbraio 2003 denominata Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea).
Dopo tale pubblicazione il trasferimento può essere opposto ai terzi.
Sulle operazioni straordinarie di trasformazione, di fusione e di scissione, la delega nazionale prevede che il Legislatore delegato debba semplificare e precisare il procedimento, chiaramente nel rispetto delle direttive comunitarie che hanno ad oggetto le società di capitali.
Il legislatore dovrà quindi scegliere un procedimento che si conformi fin dall’inizio, alle regole prese a livello dell’Unione europea.
6) La Società europea e la normativa fiscale
Da un punto di vista fiscale, la SE è trattata come una multinazionale, e quindi soggetta al regime fiscale previsto dalla legislazione nazionale applicabile alla Società ed alle succursali.
Le Società Europee sono soggette alle imposte e tasse di tutti gli stati membri in cui hanno una sede stabile.
Essendo ancora insufficiente l’armonizzazione europea nella materia, da questo punto di vista il sistema di operatività della SE non è ancora completo nella sua specificità.
La disciplina delle regole fiscali applicabili alla SE è infatti uno degli aspetti più difficili di fronte al quale si trova il Legislatore nazionale e il Legislatore comunitario.
Sull’argomento, la comunicazione definitiva n.582/2001/Ce della Commissione europea, riconosce le differenze sostanziali tra gli Stati membri per quello che riguarda le aliquote legali applicabili, fissando tra i suoi obbiettivi la creazione di una base imponibile consolidata a livello comunitario.
Un’unica normativa fiscale condivisa da ogni Stato membro si sostituirebbe alle singole legislazioni nazionali in materia tributaria e ciascuna impresa potrebbe utilizzare un unico codice delle imposte.
Sarebbe indispensabile, in base a tale sistema, consolidare gli utili conseguiti nel territorio dell’Unione europea.
La base imponibile scaturente verrebbe distribuita agli Stati membri in base ad una formula predeterminata, lasciando ad ogni Stato la libertà di applicare le proprie aliquote.
Tale progetto della Commissione europea potrebbe essere lo strumento in grado di consentire alla SE, ma anche a tutte le imprese europee, di operare nel mercato unico in modo non discriminatorio.
Una riforma societaria nazionale e comunitaria che agevoli la mobilità degli operatori economici quali le persone giuridiche, consentirebbe sicuramente all’Unione una maggiore competitività sul mercato mondiale.
Alla luce di questo inquadramento, è proprio con la Società Cooperativa Europea che il modello cooperativo trova la sua piena espressione a livello sovranazionale, consentendo alle cooperative di operare in più Stati membri attraverso una struttura giuridica unitaria.
👉 Il diritto europeo non sostituisce i modelli nazionali, ma li coordina, creando uno spazio comune per la cooperazione.
Il ruolo dell’Unione Europea
L’Unione Europea riconosce alle cooperative un ruolo crescente nell’ambito dell’economia sociale.
Esse rappresentano strumenti fondamentali per:
• l’inclusione economica
• la coesione territoriale
• lo sviluppo sostenibile
👉 Il modello cooperativo si inserisce così in una visione di economia plurale, nella quale convivono diverse forme di impresa.
📌 Postilla: che cos’è l’Unione Europea
L’Unione Europea (UE) è un’organizzazione sovranazionale composta da Stati che hanno deciso di collaborare stabilmente tra loro in ambito economico, giuridico e politico.
Il suo obiettivo principale è quello di favorire la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali, creando uno spazio comune in cui gli Stati membri condividono regole fondamentali, pur mantenendo le proprie identità nazionali.
In questo contesto, il diritto europeo non sostituisce integralmente le discipline nazionali, ma le coordina e le integra, creando modelli societari comuni che facilitano l’operatività transfrontaliera.
Tra questi strumenti si collocano la Società Europea, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2157/2001, e la Società Cooperativa Europea, introdotta dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.
👉 In termini semplici, l’Unione Europea non è uno Stato unico, ma un sistema di cooperazione tra Stati che lavorano insieme per rendere più integrato e uniforme il funzionamento del mercato e di alcune regole comuni.
Prospettive evolutive: sostenibilità e trasformazione
Le evoluzioni più recenti mostrano un ampliamento del concetto di mutualità, che tende a includere anche profili legati:
• all’impatto sociale
• alla sostenibilità ambientale
• alla responsabilità nella governance
Parallelamente, la digitalizzazione introduce nuove modalità organizzative e relazionali, aprendo nuove sfide per il modello cooperativo.
👉 La cooperazione è chiamata a evolversi senza perdere la propria identità.
📌 Postilla: la digitalizzazione
Con il termine digitalizzazione si indica il processo attraverso il quale attività, procedure e relazioni economiche e sociali vengono svolte attraverso strumenti informatici e tecnologie digitali.
Nel contesto giuridico ed economico, la digitalizzazione ha inciso profondamente sulle modalità di organizzazione delle imprese, sui rapporti di lavoro e sulle interazioni tra soggetti economici, rendendo più rapide e flessibili molte attività prima svolte in forma esclusivamente tradizionale.
👉 In termini semplici, la digitalizzazione rappresenta il passaggio da un modello basato su supporti fisici e procedure analogiche a un sistema in cui informazioni e processi vengono gestiti in forma elettronica, con un impatto diretto sull’efficienza e sull’organizzazione delle attività economiche.
Considerazioni conclusive
L’analisi della giurisprudenza e del contesto europeo mette in luce un elemento costante: la distanza tra forma giuridica e realtà operativa.
La funzione della giurisprudenza è proprio quella di colmare questa distanza, verificando nel concreto la coerenza tra modello e prassi.
👉 La cooperativa si conferma un istituto dinamico, la cui stabilità dipende dalla capacità di mantenere nel tempo l’equilibrio tra impresa e mutualità.
Conclusione della guida
Il percorso sviluppato nelle tre parti ha mostrato come la società cooperativa non sia semplicemente una forma giuridica, ma un modello complesso, in cui si intrecciano:
• norme
• prassi
• interpretazione
• contesto economico
👉 È in questa interazione che si definisce la sua identità più autentica.
Comprendere la cooperazione significa comprendere un modo diverso di fare impresa: un modello che non elimina il profitto, ma lo riorienta, inserendolo in una logica relazionale e collettiva.
Claudia Radi
Precedenti contributi:
- Link https://claudiaradi.blog/le-societa-cooperative-1-3-natura-giuridica-mutualita-principi-fondamentali-e-una-prospettiva-maturata-nellesperienza-professionale/
- Link https://claudiaradi.blog/le-societa-cooperative-2-3-gestione-utili-fiscalita-e-controlli/
📌 Nota finale dell’autrice
Il presente contributo costituisce il nucleo iniziale di un più ampio progetto di ricerca.
Questo “micro saggio di diritto vivente” sarà sviluppato in forma estesa e confluirà in una pubblicazione autonoma, con approfondimenti dedicati alla giurisprudenza, al diritto della crisi d’impresa e alla dimensione europea delle società cooperative.
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Claudia Radi è una Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, e Revisore legale dei conti.
Iscritta nell’ODCEC di Roma Sezione A dal 1988, dal 19 aprile 2023 trasferita d’ufficio al neocostituito ordine territoriale di Velletri-RM-; iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.





