Il concordato minore in continuità come strumento di equilibrio tra attività economica e tutela del ceto creditorio nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Concordato minore in continuità: la tutela dell’economia reale nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

ABSTRACT

Il concordato minore in continuità rappresenta uno degli strumenti più innovativi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in quanto orientato non alla mera liquidazione del patrimonio, ma alla conservazione della capacità produttiva del debitore e alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.

La disciplina degli articoli 74, 75 e 76 CCII si inserisce nel più ampio quadro europeo della ristrutturazione preventiva, delineato dalla Direttiva (UE) 2019/1023, e riflette una visione sistemica della crisi economica come fenomeno spesso esterno alla volontà del debitore.

In tale prospettiva, la continuità dell’attività economica non assume valore premiale, ma diventa lo strumento attraverso cui si genera nuova ricchezza destinabile al ceto creditorio, secondo criteri di sostenibilità, trasparenza e controllo giudiziale.

Gli articoli 74, 75 e 76 CCII tra funzione sociale e razionalità economica

La disciplina del concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non rappresenta una mera evoluzione tecnica delle precedenti procedure di sovraindebitamento. Essa costituisce l’approdo di un percorso normativo sviluppatosi a livello europeo e nazionale a seguito delle profonde trasformazioni economiche degli ultimi decenni.

Le crisi finanziarie globali, le recessioni economiche, le conseguenze della pandemia da Covid-19, l’aumento dei costi energetici, le tensioni geopolitiche e le sempre più frequenti interruzioni delle catene di approvvigionamento hanno evidenziato come situazioni di insolvenza o sovraindebitamento possano derivare da fattori esterni e sistemici, spesso indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del debitore.

In un’economia caratterizzata da una crescente interdipendenza tra operatori, il dissesto di un’impresa può determinare effetti a catena sull’intero indotto, coinvolgendo professionisti, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e famiglie.

Nel medesimo contesto culturale e normativo si colloca la Direttiva (UE) 2019/1023, che ha rafforzato in ambito europeo il principio della ristrutturazione preventiva e della conservazione del valore economico delle attività produttive, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è chiaro: privilegiare, quando possibile, il recupero della capacità produttiva e reddituale del debitore rispetto alla mera liquidazione del patrimonio.

Chi può accedere al concordato minore

L’articolo 74 CCII disciplina il concordato minore quale strumento di regolazione della crisi riservato ai soggetti in stato di sovraindebitamento.

Tra i principali destinatari della procedura rientrano:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori agricoli;
  • start-up innovative;
  • imprenditori minori;
  • altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Particolare rilievo assume la figura dell’imprenditore minore, definita dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Si tratta dell’imprenditore che, nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, presenta congiuntamente:

  • un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000;
  • ricavi annui non superiori a euro 200.000;
  • debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a euro 500.000.

Tali soggetti vengono spesso definiti, con terminologia ormai consolidata ma tecnicamente imprecisa, “non fallibili”, locuzione ormai superata dal Codice della crisi.

L’espressione merita tuttavia un chiarimento.

Essi non sono affatto sottratti alle procedure liquidatorie. Sono semplicemente esclusi dalla liquidazione giudiziale prevista per gli imprenditori commerciali di maggiori dimensioni.

Il Codice della crisi prevede infatti, anche per tali soggetti, la possibilità di accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato.

Il legislatore non ha quindi creato una categoria di debitori immuni dalle procedure concorsuali, ma ha costruito strumenti proporzionati alle dimensioni economiche e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

La centralità della continuità

La vera innovazione del concordato minore risiede nella valorizzazione della continuità.

La continuità non rappresenta un beneficio accordato al debitore.

Essa costituisce il presupposto economico attraverso il quale si genera nuova ricchezza e si crea la possibilità di soddisfare i creditori in misura maggiore rispetto a quanto potrebbe avvenire mediante una liquidazione immediata.

Quando un professionista continua a esercitare la propria attività, quando un lavoratore autonomo continua a produrre reddito o quando un piccolo imprenditore mantiene la propria organizzazione produttiva, il patrimonio economicamente più rilevante non è costituito dai beni già esistenti ma dalla capacità futura di generare flussi finanziari.

È proprio tale capacità che il legislatore intende preservare.

La continuità non tutela soltanto il debitore.

Tutela l’interesse dei creditori, l’occupazione, il mantenimento delle professionalità e, più in generale, la conservazione del valore economico esistente.

La sostenibilità della proposta

L’accesso alla procedura non dipende dalla semplice esistenza di una situazione debitoria.

Il concordato minore richiede la predisposizione di una proposta sostenibile.

La sostenibilità costituisce uno degli elementi centrali dell’intera procedura.

Essa implica che il piano sia concretamente realizzabile sulla base delle effettive capacità economiche del debitore.

L’Organismo di Composizione della Crisi e il Tribunale sono chiamati a verificare:

  • la veridicità dei dati forniti;
  • la completezza della documentazione;
  • la ragionevole attendibilità delle previsioni economiche;
  • la concreta possibilità di adempiere agli obblighi assunti verso i creditori.

La sostenibilità rappresenta quindi il punto di equilibrio tra l’interesse del debitore al superamento della crisi e il diritto dei creditori a ricevere il miglior soddisfacimento concretamente conseguibile.

Le sopravvenienze e la tutela del ceto creditorio

Una delle critiche più frequenti rivolte alle procedure di sovraindebitamento consiste nell’erronea convinzione che esse consentano al debitore di liberarsi definitivamente dei propri debiti senza ulteriori verifiche.

La disciplina vigente dimostra esattamente il contrario.

Anche dopo l’omologazione del piano, il legislatore mantiene una costante attenzione alla tutela del ceto creditorio.

Nel corso dell’esecuzione del piano, eventuali sopravvenienze attive e ulteriori utilità economiche di rilievo possono incidere, nei limiti e secondo le previsioni del piano stesso e delle disposizioni del Codice della crisi, sull’ammontare delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori, nel rispetto dell’equilibrio complessivo della procedura e della tutela del ceto creditorio.

In altri termini, se la situazione economica del debitore migliora significativamente rispetto alle previsioni iniziali, il beneficio di tale miglioramento non può restare integralmente estraneo alla procedura.

Il sistema è costruito secondo un principio di equità sostanziale.

Il debitore viene posto nelle condizioni di riprendere la propria attività economica, ma i creditori partecipano ai benefici derivanti da eventuali miglioramenti significativi della sua situazione patrimoniale e reddituale.

Una diversa concezione della crisi

Gli articoli 74, 75 e 76 CCII esprimono una visione moderna della crisi economica, adeguata alle dinamiche dei tempi.

La finalità dell’ordinamento non è più quella di espellere dal mercato il soggetto indebitato, bensì quella di verificare se esistano concrete possibilità di recupero della sua capacità produttiva.

La domanda fondamentale non è quanto patrimonio possa essere immediatamente liquidato.

La domanda è se quel soggetto sia ancora in grado di creare valore.

Quando la risposta è positiva, la continuità diventa uno strumento di tutela dell’interesse generale.

Il concordato minore non costituisce quindi un favore al debitore.

Esso rappresenta una scelta di politica economica e sociale orientata alla conservazione delle attività produttive, delle professionalità e della capacità di generare ricchezza.

In questa prospettiva, la tutela del debitore meritevole e la tutela del ceto creditorio non si pongono in contrapposizione, ma diventano obiettivi convergenti all’interno di un sistema che mira a massimizzare il valore economico complessivamente recuperabile.

La disciplina del concordato minore muove dalla consapevolezza che professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori rappresentano una componente essenziale dell’economia reale.

Essi sono tra i soggetti maggiormente esposti alla discontinuità del mercato e la loro capacità di continuare a produrre reddito costituisce un valore che l’ordinamento intende preservare nell’interesse dell’intero sistema economico.

Osservazioni conclusive: il rischio di una lettura meramente esecutiva della crisi

Proprio alla luce della ratio che permea il Codice della crisi, merita una riflessione conclusiva il rapporto tra gli strumenti di regolazione del sovraindebitamento e le iniziative esecutive intraprese nella fase antecedente al deposito del ricorso.

Se il legislatore europeo e quello nazionale hanno individuato nella continuità economica e professionale un valore da preservare nell’interesse dell’intero ceto creditorio, appare difficile conciliare tale impostazione con condotte che, pur formalmente legittime, rischiano di compromettere la concreta possibilità di definire una proposta sostenibile.

L’avvio o la prosecuzione di iniziative esecutive in una fase nella quale risultino già in corso attività tecniche, peritali e professionali finalizzate alla predisposizione di un piano di concordato minore può infatti produrre effetti non sempre coerenti con le finalità della disciplina.

In tali circostanze, il rischio non è soltanto quello di aggravare la posizione del debitore, ma anche quello di ridurre il valore complessivamente recuperabile dai creditori.

Ogni costo aggiuntivo, ogni duplicazione di attività, ogni iniziativa che determini una dispersione di risorse patrimoniali o reddituali può incidere negativamente sulla capacità del piano di assicurare il miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio.

La logica sottesa agli articoli 74, 75 e 76 CCII sembra invece richiedere una valutazione sostanziale e non meramente formale delle singole posizioni.

La crisi da sovraindebitamento non rappresenta un fenomeno statico ma un percorso di riequilibrio che richiede il coordinamento tra debitore, OCC, professionisti, autorità giudiziaria e creditori.

In questa prospettiva, i principi di collaborazione, proporzionalità, buona fede ed economicità dell’azione amministrativa assumono un ruolo centrale.

Per questo motivo, come evidenziato anche negli interventi del Presidente della Commissione ministeriale, Renato Rordorf, nell’ambito dei lavori di riforma del Codice della crisi, la buona fede oggettiva è stata individuata come asse portante dell’impianto del Codice della crisi, poi tradotto dal legislatore nell’art. 4 CCII quale principio generale. 

Di conseguenza, l’interesse pubblico alla riscossione non coincide necessariamente con l’immediata attivazione di ogni strumento esecutivo disponibile, ma con il conseguimento del miglior risultato concretamente ottenibile.

La massimizzazione del gettito e la massimizzazione delle azioni esecutive non sono concetti necessariamente coincidenti.

Quando esistono concrete prospettive di definizione della crisi mediante una procedura di concordato minore sostenibile, la conservazione del valore economico e della capacità reddituale del debitore può rappresentare, paradossalmente, la forma più efficace di tutela degli stessi creditori.

È probabilmente questa la lezione più innovativa che emerge dalla Direttiva (UE) 2019/1023 e dal Codice della crisi d’impresa: la continuità non è un ostacolo alla soddisfazione dei creditori, ma uno degli strumenti attraverso cui tale soddisfazione può essere massimizzata nel medio e lungo periodo.

Claudia Radi

Fonti normative e istituzionali

________________________________________________________________________________________________________________________

Claudia Radi è Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, nonché Revisore legale dei conti.

È iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Sezione A dal 1988. Dal 19 aprile 2023 risulta trasferita d’ufficio al nuovo Ordine territoriale di Velletri (RM).

È inoltre iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn