L’azione della pubblica amministrazione: il ‘’Procedimento amministrativo’’ in Italia (seconda parte).

L.241 del 07.08.1990 e le modifiche introdotte dai decreti ‘’semplificazioni’’: D.L.76/2020, convertito nella L.120/2020, e il D.L.77/2021, convertito nella L.108/2021.

(di Claudia Radi, seconda parte già pubblicata su claudiaradi.blog il 06.07.2022)

In questa seconda parte dell’articolo, è mia intenzione proseguire nello sforzo di evidenziare la presenza di alcuni elementi che considero prodromici ad una puntuale (corrispondente agli obiettivi) azione della pubblica amministrazione.

A tutti gli effetti, infatti, sono una cittadina italiana ancor prima che una professionista e, in quanto tale, sufficientemente legittimata ad esprimere la mia opinione:

  1. sulle origini (recente rispetto agli altri stati interessati e, nonostante questo, non accompagnata da alcuna ‘’politica accelerata’’ che contribuisse al cambiamento culturale italiano necessario per la sua puntuale attuazione);
  2. sulla collocazione in ambito europeo e il conseguente ossequio al diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali;
  3. sugli ambiti (soggettivi e oggettivi);
  4. sui principi enunciati;
  5. sull’adozione dei provvedimenti espressi,

 della Legge 241 del 07.08.1190.

Prima di introdurre le novità contenute nei due decreti semplificazioni (D.L. n. 76/2020 – convertito nella L.120/2020- emanato dal governo Conte e il D.L. n. 77 del 31.05.2021-convertito nella L.108/2021- emanato dal governo Draghi), un’ultima evidenza riferita al contenuto della L.241 del 07.08.1990 e cioè quella sulla disciplina regolamentante la figura del ‘’responsabile del procedimento’’.

Gli art.4 e 5 della legge, infatti, stabiliscono chiaramente la modalità con la quale individuare il responsabile del procedimento, persona fisica, che agisce in concreto quale guida e coordinatore dello stesso (normalmente è il dirigente dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria – u. o. scelta dalla pubblica amministrazione- art.4-, che :‘’viene nominato responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale’’- cit.art.5-)

Promuovere il compimento degli atti del procedimento, infatti, sarà il suo onere principale; non farlo equivarrebbe a commettere il reato previsto dall’art.328 c.p.:

  • ‘’ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.’’

Pare quindi opportuno evidenziare anche quanto stabilito dall’art.2 bis della L.241/1990, circa le conseguenze dell’intervenuto ritardo della pubblica amministrazione nell’adozione del procedimento amministrativo, quale fonte di responsabilità:

‘’c.1) Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

c.1-bis) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’art.17, comma 2, della L.n.400/1988. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

Novità contenute nei decreti ‘’semplificazioni’’

Con le modifiche introdotte dai due decreti c.d. ‘’semplificazioni’’, Il legislatore ha implementato la normativa regolamentante l’azione della pubblica amministrazione in Italia, per rispondere all’esigenza politica di dover rispettare la volontà e gli ambiziosi obbiettivi dell’Unione Europea nell’ambito del programma ‘’Next Generation EU’’ (‘’rispetto’’ che si espliciterà dando puntuale attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR-).

La U.E., infatti, ha espressamente chiesto alla ‘’politica italiana’’ di accelerare lo svolgimento dei processi di attuazione del cambiamento (innovando le non adeguate procedure in essere), al fine di allinearsi con gli ‘’standard europei’’ di riferimento, che dovranno trovare puntuale applicazione nei vari settori di azione previsti all’interno del PNRR.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza infatti, come precedentemente evidenziato, si inserisce all’interno del programma varato dall’Unione Europea ‘’ Next Generation EU’’, che ha contestualmente previsto un ingente sostegno finanziario (circa 312 miliardi di euro di sostegno finanziario non rimborsabile e 360 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri- cifre del regolamento-) in risposta agli effetti economici e sociali derivanti dalla crisi pandemica.

Con il PNRR (derivazione del Regolamento comunitario n.2021/241 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e che di fatto ha obbligato gli Stati membri ad utilizzare le ingenti risorse messe a disposizione a tal fine) si intende realizzare:

  • La transizione verde
  • La trasformazione digitale
  • La crescita intelligente sostenibile e inclusiva
  • La coesione sociale e territoriale
  • Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale
  • Politiche per la prossima generazione

Ovviamente tutte le risorse pubbliche provenienti dai fondi previsti all’interno del PNRR (e stanziati dall’ Unione Europea), verranno concretamente impiegate attraverso i c.d. ‘’provvedimenti amministrativi’’ (atto finale del c.d. “procedimento amministrativo’’) regolamentati, appunto, dalla L.241 del 07.08.1990 (e successive modifiche e integrazioni).

Quali sono le modifiche apportate alla legge 241/1990 (regolamentante il procedimento amministrativo in Italia e cioè l’azione della Pubblica Amministrazione) attraverso i c.d. due decreti semplificazioni?

Sinteticamente (in questa sede non sarebbe possibile affrontare diversamente l’argomento) evidenzierò solo gli articoli della Legge 241/1990 interessati dalle modifiche apportate dai due decreti semplificazioni

(D.L.76/2020, convertito nella L.120/2020 e il D.L.77/2021, convertito nella L.108/2021):

  • Art. 1, Principi generali dell’attività amministrativa,

comma 2 bis = I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati alla collaborazione e alla buona fede (comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)

Devo dire che la modifica dell’art.1 (con l’aggiunta del comma 2 bis), introdotta dalla L.120 del 2020 (conversione del D.L.76/2020), mi ha fatto molto riflettere.

Sempre più spesso, infatti, il legislatore introduce (riproponendolo) l’evidenza del concetto di ‘’buona fede’’, che ritengo, in assoluto, il più importante da ‘’recepire’ nell’ambito di quel “cambiamento culturale” che da tempo ricerchiamo e senza il quale nessuna legge e di conseguenza nessun tipo di corrispondente realizzazione degli ambiziosi progetti del PNRR, potrà trovare puntuale attuazione.

  • Art.2, Conclusione del procedimento;
  • Art. 3-bis. (Uso della telematica)
  • Art. 5. (Responsabile del procedimento)
  • Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
  • Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)
  • Art. 16. (Attività consultiva)
  • Art. 17-bis. Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
  • Art. 18. (Autocertificazione)
  • Art. 20. (Silenzio assenso)
  • CAPO IV-bis – Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
  • Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
  • Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
  • Art. 21-decies Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
  • CAPO V
  • Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

Sarebbe interessante proseguire commentando le varie modifiche apportate (commi aggiunti o modificati).

Ovviamente in questa sede non è possibile, ma confido in un’iniziativa individuale di studio e approfondimento.

Mi premeva sollecitare una ‘’riflessione critica’’ circa l’importanza di conoscere leggi appositamente scritte per la collettività, la quale è senz’altro in cima alla lista dei soggetti cardine che giustificano l’esistenza e gli scopi (a loro diretti), della ‘’macchina amministrativa pubblica’’, delle sue funzioni e dei suoi costi (a carico della collettività, che li ripaga a) con le imposte decurtate dai ‘’compensi da lavoro ’’ percepiti da ogni componente b)con le tasse e i bolli frequentemente corrisposti).

Raggiungere le finalità e gli obbiettivi regolamentati, non è quindi solo un dovere ma un obbligo.

Se guardando al passato inorridiamo ricordando gli scandali derivanti dall’uso scriteriato di denaro pubblico, per il futuro ci premuniamo di documentarci, chiedere, informare e controllare nel dettaglio, l’attuazione corretta e puntuale dei processi che dovranno portare alla realizzazione degli obbiettivi regolamentati, ottimizzando, allo stesso tempo, le relative spese .

Perfezionare e dare attuazione ai processi che determineranno la riuscita o il fallimento degli obbiettivi politici, che si espliciteranno attraverso l’azione della pubblica amministrazione, potrà fare la differenza per il futuro degli italiani e per il loro ruolo all’interno della comunità europea (oggi U.E. – unione europea-, regolamentata dal trattato istitutivo sottoscritto a Maastricht, il 7 febbraio del 1992).

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