Sono un’agguerrita sostenitrice del valore della parola che veicola informazioni verso la conoscenza dell’uditore.
Per questo sono molto contenta quando ho l’opportunità di seguire eventi come quello di oggi, organizzato dalla Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano, nel quale sono intervenuti importanti relatori che colgo l’occasione per ringraziare di nuovo: il Prof. Marcello Pollio, Commercialista in Genova – Presidente Commissione Crisi e Risanamento d’Impresa CNDCEC, e il Dottor Filippo Pongiglione, Commercialista in Genova.
Perché è così importante l’informazione e la divulgazione dei contenuti riferiti ad ogni ambito della società?
Ritengo che sia per l’equivalente importanza di una lampadina accesa in una stanza, la quale, se spenta, lascerebbe tutti al buio.
Il settore della crisi d’impresa, regolamentato dal D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, che ha dato seguito a quanto previsto dalla L.D.155/2017, è entrato in vigore solo il 15 luglio 2022, durante un complicato periodo che ha avuto inizio con il primo lockdown pandemico nel mese di febbraio 2020 e nel quale ha avuto inizio il conflitto in Ucraina per l’invasione della Russia nel suo territorio.
L’importanza dell’effettiva applicazione delle norme previste all’interno di questo codice è indiscutibile ai fini della sopravvivenza dell’imprenditorialità e della professionalità esistenti all’interno del nostro paese.
È evidente a tutti, infatti, quanti problemi economici e finanziari siano derivati dal complicato periodo sopra evidenziato e, purtroppo, ancora non terminato, per tutti gli operatori economici privati presenti in Italia.
Ciò nonostante, l’esistenza di queste norme create per gestire queste situazioni si scontra con la loro applicazione pratica che va interpretata per quello che effettivamente succede.
Assistiamo, quindi, ad una composizione negoziata che, nell’ambito delle norme previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è stata pensata e regolamentata per privilegiare la continuità aziendale e i posti di lavoro, ma fatica ad attuare i suoi strumenti, ad esempio per la rivendicazione delle banche dei loro poteri di valutazione del merito creditizio che gli consentirebbero, con una comunicazione di sospensione al cliente che ha richiesto l’accesso alla composizione negoziata, di decidere di non erogare credito con l’anticipo su fatture.
Le banche sono nate per erogare credito e consentire agli imprenditori di svolgere la loro funzione.
Senza il finanziamento da parte degli istituti di credito, neanche Cristoforo Colombo sarebbe stato in grado di scoprire l’America.
Invece, in questo contesto, dove numerosi sono gli organismi di garanzia che supervisionano e attestano i requisiti delle aziende che hanno il diritto di accedere a questo strumento stragiudiziale per poter continuare a svolgere la propria attività e mantenere i livelli occupazionali, le banche utilizzano un potere discrezionale che si pone contro regolamentazioni stabilite dalla legge, impedendo, di fatto, la ripresa effettiva e proficua dell’attività economica, creando seri danni al mantenimento dei livelli occupazionali e a queste aziende.
Anche il rifiuto a partecipare alle trattative da parte dei creditori, va sottolineato, non è attualmente previsto.
Infatti, solo qualora non ci siano gli elementi previsti dalla legge, tali strumenti non possono essere utilizzati.
È importante la divulgazione di questo tipo di informazioni e non solo quelle riferite al contenuto degli articoli di legge.
È evidente, infatti, che senza l’esercizio della ‘buona fede’ da parte di tutte le parti coinvolte (peraltro prevista dalla legge all’art. 16 del CCII “Doveri delle parti” -correttezza e buona fede-) si accavallerebbero contenziosi che potrebbero definitivamente paralizzare il paese.
Che il progetto sia quello di creare una nuova forma di schiavitù nel silenzio delle Istituzioni sull’argomento?
Il codice lo ha chiarito in più punti: la vendita atomistica dell’azienda, che potrebbe portare un vantaggio ai creditori quali, ad esempio, le banche, è possibile solo se non esistono i presupposti per continuare l’attività aziendale.
Mi chiedo allora: questo tipo di comportamenti mirano a deteriorare aziende, persone, rapporti, speranze, solo al fine di portarle a una distruzione che giustifichi la vendita atomistica delle aziende?
E dove sono coloro che potrebbero intervenire per sbloccare una situazione che sta deteriorando anche il tessuto sociale e porre fine a questi veri e propri ostracismi?
Sia chiaro una volta per tutte: se non c’è un abuso degli strumenti, il Concordato semplificato nell’ambito della Composizione negoziata della crisi va fatto!
Se i flussi di cassa sono cambiati e l’imprenditore o il professionista lo dichiara e lo dimostra, la transazione fiscale richiesta deve essere accettata.
In fretta però, perché non si può aspettare che le persone oneste e propositive, che hanno già sopportato sulle loro spalle il peso di tutto quello che è successo, si ammalino per la fatica e lo stress dovuti a questo continuo nuotare controcorrente.
Dott.ssa Claudia Radi
Commercialista, Giurista e Revisore dei conti
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