Mediazione ereditaria e concordato minore nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Mediazione ereditaria e concordato minore: interferenze tra ADR e Codice della Crisi (art. 4 CCII)

Interferenze tra ADR e Codice della Crisi alla luce dell’art. 4 CCII


1. Il problema del coordinamento tra sistemi

L’espansione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), e in particolare della mediazione in materia ereditaria, è stata tradizionalmente letta dalla dottrina come espressione di una progressiva “degiurisdizionalizzazione controllata” del conflitto civile, funzionale alla riduzione del carico giudiziario e alla promozione di soluzioni negoziate efficienti. ¹

Tale ricostruzione mostra tuttavia limiti significativi quando la comunione ereditaria si innesta su una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

In tali ipotesi emerge un problema sistematico di coordinamento tra istituti riconducibili a rationes profondamente differenti: da un lato la mediazione ereditaria, fondata sulla disponibilità del diritto e sull’autonomia negoziale delle parti; dall’altro il concordato minore, orientato alla conservazione del valore economico e alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.

Il Codice della crisi segna, secondo l’impostazione ormai consolidata, il passaggio da una concezione liquidatoria e tendenzialmente sanzionatoria della crisi a un modello funzionale e conservativo, nel quale la continuità economica assume una dimensione sistemica. ²


2. La quota ereditaria nel concordato minore

Nel concordato minore in continuità disciplinato dall’art. 74 CCII, la quota ereditaria può assumere un ruolo centrale nella costruzione del piano.

Pur restando formalmente nella titolarità del coerede fino all’omologazione, essa tende a essere progressivamente attratta nella dimensione funzionale della procedura, secondo una dinamica di sostanziale funzionalizzazione dell’attivo alla massa creditoria. ³

Ne deriva che la quota ereditaria incide in modo diretto sulla sostenibilità della proposta, sull’attendibilità delle valutazioni dell’OCC, sulla soddisfazione del ceto creditorio e sull’esito del giudizio di omologazione.

La posizione ereditaria non è quindi più riconducibile esclusivamente alla sfera individuale del coerede, ma diviene elemento economico interno alla regolazione della crisi.


3. Mediazione ereditaria e disponibilità del diritto

La mediazione ereditaria presuppone la piena disponibilità del diritto controverso e la possibilità di una composizione negoziale effettiva.

La dottrina ha evidenziato come la mediazione civile si fondi su un modello di autonomia privata rafforzata, nel quale la volontà delle parti rimane centrale pur all’interno di una procedura strutturata. ⁴

Tale presupposto entra tuttavia in tensione quando uno dei coeredi abbia già destinato la propria quota a una procedura di concordato minore, nella quale la libertà negoziale risulta fisiologicamente compressa dalla necessità di garantire la sostenibilità del piano.

In tale contesto, la mediazione rischia di perdere la propria funzione compositiva, assumendo una connotazione prevalentemente formale.


4. Attività tecniche e cooperazione informativa

La gestione del compendio ereditario richiede frequentemente attività tecniche complesse, quali verifiche urbanistiche, accertamenti catastali e perizie estimative.

Nel contesto del Codice della crisi tali attività non hanno natura meramente istruttoria, ma assumono una funzione economico-strutturale, essendo finalizzate alla determinazione dell’attivo destinato ai creditori. ⁵

Ne consegue che la circolazione tempestiva delle informazioni tra coeredi incide su un livello che trascende la dimensione successoria, assumendo rilievo anche nell’ottica della successiva regolazione della crisi.


5. Il precedente del Tribunale di Trento

Un riferimento giurisprudenziale significativo è rappresentato da Tribunale di Trento, sentenza n. 742 del 18 settembre 2023, che ha escluso l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di un accordo divisionale raggiunto in mediazione a seguito di sopravvenute modifiche catastali incidenti sulla consistenza e sul valore dei beni.

La pronuncia valorizza la centralità della coerenza tecnico-economica dell’asset quale presupposto della stabilità degli accordi divisionali, evidenziando come il mutamento del quadro fattuale incida sulla tenuta dell’intesa.


6. L’art. 4 CCII come norma di sistema

Il nodo interpretativo centrale si individua nell’art. 4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che introduce un principio generale di buona fede, correttezza, collaborazione e proporzionalità.

La disposizione è stata letta come clausola generale di sistema, idonea a orientare l’interpretazione dell’intero impianto normativo e delle diverse procedure di regolazione della crisi, incluse quelle minori e da sovraindebitamento. ⁶

In tale prospettiva, anche le dinamiche della comunione ereditaria non possono essere considerate completamente autonome quando incidono su una procedura di concordato minore già avviata.


7. Legittimità dell’azione e valutazione sistemica

I coeredi conservano integralmente il diritto di promuovere mediazione o giudizio di divisione.

Il problema non riguarda la legittimità dell’azione, bensì la sua collocazione funzionale quando siano già in corso attività tecniche rilevanti, siano state formulate richieste documentali pregresse e il bene sia inserito in una procedura di concordato minore.

In tali ipotesi emerge il rischio di duplicazione delle attività istruttorie e di inefficienze economiche complessive.


8. Economia processuale e razionalità del sistema

L’evoluzione del sistema processuale civile è sempre più orientata ai principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e contenimento dei costi.

Nel diritto della crisi tali principi assumono una valenza rafforzata, in quanto funzionali alla massimizzazione del valore recuperabile a beneficio del ceto creditorio.

La sovrapposizione tra strumenti ADR, giudizi di divisione e attività tecniche del concordato minore può determinare inefficienze non coerenti con tale razionalità sistemica.


9. Conclusioni

Il rapporto tra mediazione ereditaria e concordato minore evidenzia una zona di interferenza tra diritto successorio, ADR e diritto della crisi.

Il sistema appare sempre meno strutturato per compartimenti autonomi e sempre più orientato a una logica unitaria di valorizzazione del patrimonio.

In tale contesto, l’art. 4 CCII assume funzione centrale di raccordo sistemico, imponendo una lettura cooperativa delle condotte delle parti.

La questione non attiene alla compatibilità astratta tra istituti, ma alla loro concreta coordinabilità in funzione della massimizzazione del valore economico complessivo.

Claudia Radi


NOTE

  1. Ministero della Giustizia, Mediazione civile e commerciale, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12.page
    Direttiva 2008/52/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0052
  2. D.lgs. 14/2019 (CCII), https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
    G. Jorio, profilo autore, https://shop.wki.it/Autori/Jorio-Giovanni
  3. CCII, art. 74, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
    G. D’Attorre, https://www.mulino.it/autori/giorgio-d-attorre
  4. D.lgs. 28/2010, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28
  5. IlCaso.it, https://www.ilcaso.it
    Il Fallimentarista, https://www.ilfallimentarista.it
  6. CCII, art. 4, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
    R. Rordorf, materiali riforma CCII, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12.page

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Claudia Radi è Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, nonché Revisore legale dei conti.

È iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Sezione A dal 1988. Dal 19 aprile 2023 risulta trasferita d’ufficio al nuovo Ordine territoriale di Velletri (RM).

È inoltre iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.

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