TIPO DI ISCRITTA COMMERCIALISTA SEZ.A DOTT.SSA CLAUDIA RADI, ODCEC VELLETRI

Sono trascorsi ormai 15 anni dall’unificazione degli ordini precedenti, avvenuta in ottemperanza alla normativa comunitaria, che ha ritenuto non esistessero più le condizioni per una gestione separata di professionisti con le stesse competenze.

Da allora, i professionisti laureati provenienti da uno dei due preesistenti ordini soppressi, nello specifico il Collegio dei Ragionieri, che hanno richiesto di poter sostenere l’esame per ottenere la qualifica di dottore commercialista, hanno ricevuto come risposta dal giudice interrogato a tal proposito (vedi la giurisprudenza sull’argomento), che ciò non era possibile a causa dell’equiparazione delle competenze e dei diritti delle due categorie unificate.

Entrambe le categorie, infatti, sono a pieno titolo iscritte nella sezione A del nuovo ordine, mentre la sezione B accoglie gli esperti contabili. Del resto, il D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2006 non fa alcun riferimento ai professionisti laureati provenienti dal collegio dei ragionieri, che sono confluiti nell’ordine unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come non parla delle competenze giuridiche, diventate fondamentali nell’epoca attuale per esercitare la professione di commercialista, che in molti non hanno riconosciute da un titolo accademico come il mio.

Senza considerare ”il silenzio ” sulla mancata unificazione delle Casse di previdenza prevista dalla legge 24 febbraio 2005, n. 34 che ”..ha delegato il Governo all’adozione di decreti legislativi per realizzare l’unificazione dell’ordine professionale dei dottori commercialisti e dell’ordine dei ragionieri e periti commerciali (allora disciplinati, rispettivamente, dal D.P.R. n. 1067/1953 e dal D.P.R. 1068/1953, ora abrogati dal decreto legislativo n. 139/2005, v. ultra) e delle rispettive Casse di previdenza e assistenza“.

L’articolo 4 dalla legge 24 febbraio 2005, n. 34, infatti, aveva previsto l’emanazione, entro due anni, di uno o più decreti legislativi per favorire l’unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza.

‘’Attualmente, dunque, l’avvenuta unificazione degli Ordini e la mancata unificazione delle Casse comporta che vi sia un unico Ordine professionale con due separate Casse di previdenza obbligatoria’’ cit. Camera.it, servizio studi, temi dell’attività parlamentare.

Ritengo, quindi, per quanto sopra esposto, che debba essere riconosciuta pienamente la qualifica di “COMMERCIALISTA” a tutti i professionisti iscritti nella sezione A del ”nuovo” ordine unificato, come avviene già nell’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dove sono stata iscritta a pieno titolo con detta qualifica fin dalla sua istituzione: “tipo iscritto Commercialista” (vedi sotto il mio report pubblico di iscrizione nell’ordine di allora). Perché il neo istituito Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Velletri dove dal mese di aprile del 2023 sono iscritta, utilizza un titolo vetusto, e “superato” come quello di ragioniere? La comunicazione è importante e deve essere adeguata ai tempi attuali. È necessaria chiarezza e uniformità di comportamento tra tutti gli ordini; in caso contrario non può che derivarne l’attuale strumentalizzazione negativa e fuorviante dell’onorevolissimo termine “ragioniere” di allora, con tutte le conseguenze negative del caso.

Claudia Radi (.blog)

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