Abstract – Il Codice della crisi ha sostituito gli istituti previsti dalla Legge n. 3/2012 con due strumenti distinti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Pur perseguendo il comune obiettivo del superamento del sovraindebitamento, le due procedure rispondono a logiche differenti. Il primo istituto è costruito a tutela del consumatore attraverso un controllo prevalentemente giudiziale; il secondo è destinato agli imprenditori minori, ai professionisti e agli altri debitori non consumatori, valorizzando il consenso dei creditori e, nei casi previsti dall’art. 74 CCII, la continuità dell’attività economica.
Introduzione
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il legislatore ha profondamente riformato la disciplina del sovraindebitamento già introdotta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota come “Legge salva suicidi”.
Quest’ultima aveva rappresentato una svolta nel nostro ordinamento, introducendo per la prima volta strumenti di regolazione della crisi destinati ai soggetti esclusi dalle procedure concorsuali tradizionali, quali consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori minori e, più in generale, tutti i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie.
Tali strumenti consentivano ai soggetti sovraindebitati di affrontare situazioni di crisi o insolvenza mediante procedure di composizione della crisi caratterizzate da una componente negoziale e da un controllo giudiziale.
Oggi tali istituti sono disciplinati nel Titolo IV, Capo II del CCII.
Tra gli strumenti disciplinati dal Titolo IV, Capo II, assumono particolare rilievo la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, istituti che, pur perseguendo il comune obiettivo del superamento del sovraindebitamento, rispondono a logiche e finalità differenti:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67-73 CCII, che ha sostituito il previgente piano del consumatore previsto dagli artt. 12-bis e ss. della Legge n. 3/2012;
- il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, che ha preso il posto dell’accordo di composizione della crisi previsto dalla medesima legge.
Pur condividendo la finalità di consentire il risanamento della posizione debitoria del soggetto sovraindebitato e di favorirne il reinserimento nel circuito economico, i due istituti presentano presupposti soggettivi e oggettivi profondamente differenti.
La scelta del legislatore non è casuale. Il Codice della crisi ha costruito due modelli di regolazione del sovraindebitamento perché differenti sono i soggetti destinatari, gli interessi coinvolti e le finalità perseguite: da un lato il consumatore, che necessita di una tutela prevalentemente giudiziale; dall’altro l’imprenditore minore, il professionista e gli altri debitori non consumatori, per i quali assumono rilievo la continuità dell’attività economica e il coinvolgimento del ceto creditorio.
La diversa finalità dei due strumenti
Entrambe le procedure perseguono l’obiettivo di realizzare un equilibrato contemperamento tra le esigenze del debitore e la tutela dei creditori, consentendo una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie secondo criteri di fattibilità e convenienza.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore risponde all’esigenza di consentire al consumatore (ai sensi dell’art. 2, lett. e), CCII) che non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode di ottenere la ristrutturazione dei propri debiti mediante una procedura nella quale il controllo del Tribunale sostituisce il consenso dei creditori, sicché l’omologazione della proposta non è subordinata alla loro approvazione.
Il concordato minore costituisce lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza riservato ai debitori diversi dal consumatore che non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale e che rientrino tra i soggetti legittimati dall’art. 74 CCII.
Rientrano in tale categoria, anzitutto, gli imprenditori minori, ossia gli imprenditori commerciali che, nei tre esercizi antecedenti il deposito della domanda o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, non abbiano superato congiuntamente i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000, ricavi annui non superiori a euro 200.000 e un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000 (i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348).
A tali soggetti si aggiungono gli imprenditori agricoli, i professionisti, gli enti del Terzo settore e gli altri debitori ai quali il Codice esclude l’applicazione della liquidazione giudiziale, riservando loro gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La finalità principale del concordato minore è il superamento della situazione di crisi o di insolvenza mediante la ristrutturazione dei debiti, privilegiando, ove possibile, la conservazione dell’attività economica.
A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore si caratterizza per una struttura essenzialmente negoziale, nella quale assumono rilievo il coinvolgimento del ceto creditorio e la prosecuzione dell’attività economica quale strumento di miglior soddisfacimento dei creditori.
In tale prospettiva, l’art. 74, comma 1, CCII richiede che la proposta consenta la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, anche mediante soluzioni che ne garantiscano la continuità in forma indiretta, come la cessione o il trasferimento dell’azienda in esercizio.
La continuità, tuttavia, non esclude la possibilità di prevedere la liquidazione di una parte del patrimonio del debitore.
È quindi configurabile, secondo la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, un concordato in continuità cosiddetto ‘misto’, nel quale la prosecuzione dell’attività si accompagna alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa o della professione, purché tale soluzione sia coerente con il piano e funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
È opportuno evidenziare che il CCII non utilizza espressamente tale locuzione, ma che essa è ormai comunemente impiegata in dottrina e giurisprudenza per indicare le ipotesi in cui la prosecuzione dell’attività convive con la liquidazione di cespiti non strategici.
La disciplina del concordato minore privilegia le soluzioni che consentono la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, anche quando il piano preveda la liquidazione di parte del patrimonio del debitore.
Diversa è l’ipotesi disciplinata dall’art. 74, comma 2, CCII, nella quale la proposta non contempla alcuna prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale ed è, pertanto, esclusivamente liquidatoria.
Solo in questo caso il legislatore richiede, quale condizione di ammissibilità, che il piano preveda un apporto di risorse ulteriori, provenienti da apporti esterni rispetto al patrimonio già disponibile del debitore, idoneo ad incrementare in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tale requisito evidenzia la chiara preferenza del legislatore per le soluzioni che favoriscano la prosecuzione dell’attività economica e la conservazione del valore aziendale, relegando il concordato meramente liquidatorio a un’ipotesi residuale.
I soggetti legittimati
La distinzione tra i destinatari delle due procedure costituisce il vero criterio discretivo.
Alla ristrutturazione dei debiti del consumatore può accedere esclusivamente il consumatore, ossia la persona fisica che abbia contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il concordato minore, invece, è riservato ai soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore. Vi rientrano, tra gli altri:
- imprenditori minori;
- imprenditori agricoli;
- professionisti;
- start-up innovative;
- imprenditori cessati, purché i debiti conservino origine imprenditoriale;
- altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
La diversa individuazione dei soggetti legittimati risponde ad una precisa scelta legislativa: da un lato offrire una tutela rafforzata al consumatore, considerato parte debole del rapporto obbligatorio; dall’altro predisporre uno strumento negoziale destinato ai debitori che operano nel mercato e che, proprio per tale ragione, richiedono un maggiore coinvolgimento del ceto creditorio.
La meritevolezza del consumatore e l’affidabilità del debitore nel concordato minore
La differenza probabilmente più significativa riguarda il requisito della meritevolezza.
Nella procedura riservata al consumatore il legislatore richiede un vero e proprio scrutinio della condotta del debitore.
L’art. 69 CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura quando abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La valutazione assume una dimensione sostanziale, riguardando sia le modalità con cui si è formato il sovraindebitamento sia la condotta successivamente tenuta dal debitore.
Diversamente, nel concordato minore il requisito della meritevolezza non è previsto in termini espressi.
Ciò non significa, tuttavia, che la condotta del debitore sia irrilevante.
L’art. 76 CCII prevede infatti cause di inammissibilità connesse al compimento di atti in frode ai creditori e alla violazione degli obblighi informativi.
La più recente giurisprudenza di merito ha chiarito che nel concordato minore non opera il giudizio di meritevolezza tipico della procedura del consumatore, pur permanendo la necessità di verificare l’assenza di comportamenti fraudolenti o gravemente abusivi.
L’evoluzione della meritevolezza: dalla Legge n. 3/2012 al Codice della crisi e orientamenti interpretativi
Il requisito della meritevolezza rappresenta uno degli aspetti che ha subito la più significativa evoluzione nel passaggio dalla Legge n. 3/2012 al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La disciplina originaria della Legge n. 3/2012
Nella versione originaria dell’art. 12-bis della Legge n. 3/2012, il giudice era chiamato a svolgere un penetrante sindacato sulla condotta del debitore. L’omologazione del piano del consumatore era subordinata all’accertamento che quest’ultimo:
- non avesse assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- non avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;
- non avesse fatto ricorso al credito in misura sproporzionata rispetto alle proprie capacità patrimoniali.
La giurisprudenza e la dottrina hanno definito tale verifica come il “triplice test di meritevolezza”, poiché il giudizio si fondava su tre distinti parametri, tutti idonei ad impedire l’accesso alla procedura.
L’applicazione pratica di questi criteri risultò, tuttavia, particolarmente rigorosa. In numerosi casi il semplice ricorso reiterato al credito al consumo o la sottoscrizione di finanziamenti eccedenti la capacità reddituale venivano considerati elementi sufficienti per negare l’omologazione del piano, con il rischio di svuotare di effettività la funzione sociale della disciplina sul sovraindebitamento.
La svolta introdotta dalla Legge n. 176/2020
Un primo significativo mutamento è intervenuto con il D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), convertito nella Legge n. 176/2020, che ha modificato profondamente la Legge n. 3/2012 in vista dell’entrata in vigore del Codice della crisi.
Il legislatore ha abbandonato il rigido triplice parametro, sostituendolo con un unico criterio generale: il debitore è escluso dall’accesso alla procedura soltanto quando abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La riforma ha segnato un evidente mutamento di prospettiva. Non è più sufficiente accertare che il debitore abbia commesso errori nella gestione delle proprie finanze o abbia contratto obbligazioni economicamente gravose; occorre invece verificare l’esistenza di una condotta qualificata da colpa grave, ovvero da comportamenti intenzionalmente scorretti o fraudolenti.
L’art. 69 CCII: la nuova nozione di meritevolezza
Il Codice della crisi ha recepito integralmente tale impostazione all’art. 69 CCII, che individua le condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La disposizione stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura se:
- ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte;
- ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il legislatore ha dunque ristretto sensibilmente l’ambito delle cause ostative, privilegiando una valutazione complessiva della vicenda debitoria piuttosto che un giudizio atomistico sulle singole operazioni di finanziamento.
L’orientamento della Corte di Cassazione
Il nuovo assetto è stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 27 luglio 2023, n. 22890, che costituisce oggi il principale punto di riferimento interpretativo.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio sulle condizioni soggettive del consumatore deve essere effettuato secondo i parametri dell’art. 69 CCII, superando il precedente modello fondato sul triplice test di meritevolezza.
Secondo la Cassazione, il giudice deve formulare un giudizio complessivo sulla formazione del sovraindebitamento, verificando se esso sia riconducibile ad una condotta caratterizzata da colpa grave, malafede o frode, senza limitarsi ad esaminare la singola obbligazione contratta dal debitore.
Le ricadute pratiche
La riforma ha determinato un sensibile ampliamento dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Oggi non costituiscono, di per sé, indice di non meritevolezza:
- l’aver fatto ricorso a più finanziamenti;
- la sopravvenuta perdita del lavoro;
- la riduzione del reddito familiare;
- eventi patologici, separazioni o altre circostanze sopravvenute che abbiano aggravato una situazione già precaria.
L’esclusione dalla procedura presuppone invece la prova di una condotta caratterizzata da grave imprudenza, malafede o frode, secondo un criterio maggiormente coerente con la finalità solidaristica del sovraindebitamento e con il principio del fresh start (ossia della possibilità di ripartire senza il peso indefinito del debito), ormai pienamente recepito dal legislatore europeo e nazionale.
I più recenti orientamenti della giurisprudenza
Sul versante del concordato minore, la giurisprudenza ha chiarito che l’assenza di un espresso requisito di meritevolezza analogo a quello previsto per il consumatore non comporta l’irrilevanza della condotta tenuta dal debitore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30538 del 27 novembre 2024, ha affermato, con riferimento all’accordo di composizione della crisi disciplinato dalla previgente Legge n. 3/2012, che la valutazione del comportamento del debitore costituisce un elemento rilevante in tutte le procedure di composizione della crisi, non come autonoma verifica di meritevolezza, ma quale parametro per valutare la funzione causale della procedura e l’affidabilità del proponente.
La pronuncia, pur riferita alla disciplina previgente, assume rilievo sistematico anche nell’attuale disciplina del concordato minore, caratterizzata dalla medesima esigenza di verificare la correttezza della condotta del debitore senza trasformarla in un giudizio di meritevolezza.
Tale principio risulta coerente con l’attuale disciplina del concordato minore, nella quale assumono rilievo le cause di inammissibilità previste dall’art. 76 CCII e, in particolare, l’assenza di condotte fraudolente o abusive.
La pronuncia valorizza inoltre il concetto di ‘affidabilità del proponente’, quale parametro funzionale alla valutazione della concreta idoneità della procedura a realizzare la propria finalità.
È un concetto diverso dalla meritevolezza:
- meritevolezza del consumatore (art. 69 CCII) → giudizio negativo/ostativo: il debitore è escluso solo se ha agito con colpa grave, malafede o frode;
- affidabilità del debitore nelle procedure negoziali (come concordato minore) → valutazione funzionale alla credibilità del piano e alla possibilità che la procedura realizzi effettivamente la sua finalità.
Sempre sul versante del concordato minore, la Corte d’Appello di Genova, con il provvedimento del 23 luglio 2025 (Pres. Silvestri, Est. Rossi), ha chiarito che, pur in assenza di un espresso requisito di meritevolezza analogo a quello previsto per il consumatore, in presenza di un voto contrario dell’Erario, il giudice deve comunque considerare la condotta del debitore ai fini della valutazione complessiva di affidabilità della proposta e della compatibilità della stessa con la funzione della procedura, alla luce dei principi di buona fede e trasparenza desumibili dagli artt. 76 e 77 CCII.
La Corte ha escluso l’omologazione di una proposta di concordato minore nella quale il debitore aveva sistematicamente omesso il pagamento dei debiti tributari, destinando le risorse disponibili prevalentemente al soddisfacimento dei creditori privati e aggravando progressivamente la posizione dell’Erario.
In tale situazione, il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria non poteva essere superato mediante cram down ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, in quanto fondato su una valutazione non manifestamente irragionevole della condotta del debitore.
Particolarmente significativa è inoltre la recente Cassazione n. 28574/2025, secondo cui la proposta di concordato minore deve rispettare il principio della graduazione delle cause legittime di prelazione.
La violazione delle regole sulla graduazione delle cause legittime di prelazione costituisce un profilo suscettibile di incidere sulla valutazione di ammissibilità e omologabilità della proposta, anche in assenza di specifiche contestazioni dei creditori.
Considerazioni conclusive
La riforma operata dal Codice della crisi ha mantenuto la distinzione tra le procedure destinate al consumatore e quelle rivolte ai soggetti che esercitano attività economica, ma ne ha rafforzato la coerenza sistematica.
Se la ristrutturazione dei debiti del consumatore continua a richiedere una verifica delle condizioni soggettive previste dall’art. 69 CCII, che hanno oggi natura prevalentemente ostativa, il concordato minore si caratterizza per una logica maggiormente negoziale e orientata alla continuità dell’attività economica, nella quale assume rilievo non tanto la colpevolezza dell’indebitamento quanto la serietà della proposta e l’assenza di comportamenti fraudolenti.
La corretta individuazione dello strumento applicabile rappresenta pertanto il primo e più importante passaggio nella gestione della crisi da sovraindebitamento, poiché dalla qualificazione del debitore discendono presupposti, regole procedurali e criteri di valutazione profondamente differenti.
In altri termini, mentre la ristrutturazione dei debiti del consumatore è costruita intorno alla verifica dell’assenza di una condotta abusiva del consumatore, il concordato minore è strutturato come strumento prevalentemente negoziale, nel quale il baricentro della valutazione si sposta dalla meritevolezza soggettiva alla credibilità economica del piano e alla correttezza della condotta del proponente.
Ne deriva che la scelta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore non dipende soltanto dalla qualificazione soggettiva del debitore, ma riflette la diversa funzione attribuita dal legislatore ai due istituti: il primo è costruito a tutela del consumatore; il secondo è concepito per la regolazione della crisi dei debitori che esercitano un’attività economica, attribuendo rilievo prioritario, nei casi previsti dall’art. 74, comma 1, CCII, alla continuità dell’attività quale strumento di miglior soddisfacimento dei creditori.
Claudia Radi
Fonti normative e istituzionali
- Normattiva – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- Ministero della Giustizia – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
- EUR-Lex – Direttiva (UE) 2019/1023
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Claudia Radi è Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, nonché Revisore legale dei conti.
È iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Sezione A dal 1988. Dal 19 aprile 2023 risulta trasferita d’ufficio al nuovo Ordine territoriale di Velletri (RM).
È inoltre iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.





